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Per l'Allevamento | Disciplinare di Produzione

La carne Bovinmarche deve provenire da bovini aventi le seguenti caratteristiche:

  • allevati nella zona tradizionale di allevamento che comprende il territorio della regione Marche e delle regioni limitrofe
  • appartenenti ad una dei seguenti tipi genetici o di essi incroci: Marchigiana - Chianina - Romagnola - Podolica - Maremmana - Piemontese - Limuosine - Charolaise - Pezzata Rossa - Blu Belga – Garronese – Frisona – Bruna.
  • nel caso in cui il bovino compia l’intero ciclo di vita all’interno di allevamenti aderenti al Disciplinare il periodo di allevamento e permanenza in uno o piĂą di tali allevamenti non deve mai essere inferiore a 120 giorni
  • nel caso in cui il bovino abbia svolto una parte del proprio ciclo vitale in allevamenti non aderenti al disciplinare il periodo di permanenza negli allevamenti aderenti al Disciplinare non deve mai essere inferiore a 210 giorni.
  • il bovino “BOVINMARCHE” viene identificato come tale al consumo, solo se viene commercializzato in punti vendita legati alla Bovinmarche da apposita convenzione.

Se si vuole certificare l'alimentazione NO OGM occorre aderire alle norme supplementari previste all'articolo 9 del disciplinare Bovinmarche.



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